Con il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2018 sarà possibile ridurre i costi di energia elettrica per le imprese energivore. La riduzione riguarda gli oneri generali di sistema e permetterà alle aziende manifatturiere italiane di essere più competitive con le controparti estere.
Decreto Agevolazioni per le Imprese Energivore: chi può accedere e a cosa serve
In base al nuovo Decreto “Agevolazioni per le Imprese Energivore” saranno circa 3.000 le imprese che potranno beneficiare della riduzione del costo di energia elettrica per un totale di quasi un miliardo e 700 milioni di euro.
Ma quali sono le aziende che possono accedere ai benefici? Con l’entrata in vigore del decreto, è cambiata la definizione di impresa energivora: infatti la soglia di consumo di energia elettrica annua passa da 2,4 GWh a 1 GWh.
La riduzione dei costi in bolletta interessa la tariffa A3, a sostegno delle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione, che sarà compresa nella nuova tariffa “Asos” come da recente modifica della struttura tariffaria degli oneri di sistema deliberata dall’ARERA.
I livelli di contribuzione sono stabiliti relativamente a due parametri:
- “iVAL” – Valore Aggiunto Lordo: per aziende caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20%;
- “iFAT” – Fatturato: per imprese con un indice di intensità elettrica su VAL minore del 20%, il contributo viene calcolato in funzione dell’intensità elettrica su fatturato.
Nuovi benefici, ma anche nuovi obblighi
L’abbassamento della soglia di consumo di energia elettrica da 2,4 a 1 GWh/anno per poter accedere ai benefici comporta anche nuovi obblighi: l’impresa energivora è infatti tenuta a eseguire ogni 4 anni una diagnosi energetica, strumento efficace per poter individuare quali sono le inefficienze all’interno dell’azienda e per implementare buone norme e/o investire in soluzioni ad alto risparmio di energia.
Le aziende obbligate a effettuare la diagnosi energetica devono rivolgersi a un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato UNI CEI 11339 o a una società ESCo certificata UNI CEI 11352. Sono questi, infatti, gli unici soggetti autorizzati alla realizzazione degli audit energetici.
Terminata la diagnosi, il tecnico redige un documento che verrà poi trasmesso per via telematica all’ENEA dal legale rappresentante dell’azienda.
Validità, scadenze e sanzioni per mancato rinnovo
La diagnosi energetica va fatta ogni 4 anni, entro il 5 dicembre.
Qualora l’impresa energivora risulti iscritta alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali all’anno n-1, questa è obbligata a effettuare una diagnosi energetica entro il 5 Dicembre dell’anno n. Questo significa che se la tua azienda nel 2018 risulta tra quelle che beneficiano delle nuove tariffe, il termine massimo sarà il 5 dicembre 2019.
Le imprese obbligate a effettuare la diagnosi energetica che non provvedono a inviare la documentazione all’ENEA entro la scadenza possono incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 40.000 euro.
Non rischiare di dover pagare una multa salata. Contatta subito un Esperto in Gestione dell’Energia e richiedi la diagnosi energetica della tua azienda.